Art. 2.
(Competenze della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi realizzati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

          b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia;

          c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere una incidenza su tali diritti;

          d) formulare raccomandazioni e suggerimenti al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono

 

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incidere sul livello di tutela dei diritti umani;

          e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

          f) collaborare con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

          g) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e provvedere sulle stesse ai sensi dell'articolo 3;

          h) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

          i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

          l) collaborare alla realizzazione, nelle istituzioni scolastiche e nelle università, di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani.

      2. Oltre a quanto previsto dal capo II con specifico riguardo alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza.
      3. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna della Commissione e le sue modalità di funzionamento.

 

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